Dibattito Pubblico nazionale, a che punto siamo?
Lug 05 2016

Il 3 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il nuovo codice per gli appalti pubblici.

Tra le tante novità è introdotto, all’Articolo 22, il “dibattito pubblico” come strumento per realizzare opere pubbliche sempre più trasparenti e condivise. Il testo di legge prevede la partecipazione dei portatori di interesse ma rimanda ad un successivo decreto la definizione delle opere che, come in Francia, saranno soggette obbligatoriamente a dibattito pubblico, scelte tra quelle di una certa rilevanza e portata strategica. Ecco il testo:

Art. 22. Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.
  3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
  4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

 

Nel corso degli ultimi cinque anni, però, diversi parlamentari e senatori hanno presentato differenti disegni di legge che prevedono tra i loro dispositivi il Dibattito Pubblico alla francese. L’ultimo di questi è del 26 marzo 2015:

Disegno di legge n. 1845 “Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche”

Firmatari:

Stefano Esposito, vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici,

Stefano Vaccari, segretario della Commissione Ambiente

Daniele Borioli, della Commissione Lavori Pubblici.

 

Cosa prevede?

Il disegno di legge propone di istituire in Italia il débat public sul modello francese, con l’obiettivo di realizzare più velocemente le opere e garantire la massima informazione dei cittadini e delle formazioni sociali sulle decisioni di interesse pubblico.

 

A QUALI OPERE SI APPLICA?

In primo luogo alle infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale e a quelle “con forte rilevanza socio-economica o impatto significativo sull’ambiente” per le quali “sia prevista la valutazione di impatto ambientale obbligatoria o il cui valore di investimento sia pari o superiore a 100 milioni di euro e che riguardino un bacino di utenza non inferiore a 250.000 abitanti”.

Nei casi in cui le opere non rientrino in questi ultimi due parametri, la Commissione nazionale di garanzia per il dibattito pubblico procede ad avviare il procedimento su richiesta, alternativamente: del proponente l’intervento; di un consiglio regionale o di un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 250.000 abitanti; di almeno cinquanta membri della Camera dei deputati o venticinque membri del Senato della Repubblica; di 250.000 cittadini elettori residenti in un’area di afferenza ricollegabile al luogo nel quale dovrebbe essere realizzato l’intervento.

Il ddl fornisce anche un elenco delle opere a cui ‘si applica’ il dibattito pubblico: autostrade e superstrade; linee ferroviarie; vie di navigazione, o adeguamento dei canali esistenti alle dimensioni dei natanti di tonnellaggio elevato; piste di aerodromi; infrastrutture portuali; linee elettriche, gasdotti; oleodotti; depositi di scorie nucleari; dighe idroelettriche o dighe di ritenuta; trasferimento di acqua da bacino fluviale, escluse le vie di navigazione; stabilimenti e impianti culturali, sportivi, scientifici, turistici; impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, discariche e termovalorizzatori.

 

COME INIZIA

Il proponente l’opera, almeno 180 giorni prima della presentazione della domanda di autorizzazione ai soggetti competenti, trasmette alla Commissione nazionale una comunicazione con una proposta di progetto con l’indicazione, chiara e circostanziata, degli obiettivi e delle caratteristiche principali dell’intervento, la sua localizzazione, gli impatti ambientali, i tempi e i costi di realizzazione, gli eventuali benefìci per il territorio sul piano ambientale, territoriale, occupazionale e sociale, al fine di svolgere un dibattito pubblico.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Commissione nazionale delibera l’avvio della procedura di dibattito pubblico, se ritiene che l’intervento presenti un carattere di interesse nazionale, nominando fra i propri componenti un referente del dibattito. La Commissione può chiedere ai proponenti, una sola volta, approfondimenti e documentazione di carattere tecnico sulla proposta di progetto sulla quale si intende attivare la procedura partecipativa.

Con la stessa delibera con cui avvia il dibattito pubblico, la Commissione stabilisce: la durata del dibattito pubblico, che in ogni caso non può essere superiore a sei mesi dalla data di convocazione della prima audizione, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi complessivi; le fasi del dibattito pubblico, le modalità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e le forme di trasparenza e informazione necessarie.

 

COME SI CONCLUDE

Al termine del dibattito pubblico, il referente redige un rapporto conclusivo in cui riferisce sulla procedura adottata, sugli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e sulle proposte conclusive cui ha dato luogo, incluse le eventuali ipotesi alternative emerse, nonché sul grado di consenso raggiunto. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il proponente comunica alla Commissione se intende rinunciare al progetto; proporre modifiche al progetto, indicando quali tra quelle emerse intenda realizzare; oppure non variare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, motivando le ragioni di tale scelta.

 

INCENTIVI

Se il proponente comunica di voler variare il progetto iniziale sulla base di quanto emerso nel dibattito pubblico, sono ridotti della metà i termini previsti dalla normativa vigente di conclusione dei procedimenti per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso previsti dalle norme vigenti. Il DP non sostituisce gli attuali strumenti autorizzativi previsti, non supera ad esempio la Conferenza dei servizi ma potrebbe renderla più veloce”.

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

La legge istituisce la Commissione nazionale di garanzia autorità amministrativa indipendente composta da sette componenti permanenti. I componenti permanenti sono nominati dal presidente del Consiglio, di cui: due, fra cui il presidente, su proposta del ministro dell’Ambiente, uno su proposta del ministro dei Trasporti, uno su proposta del ministro della Salute, uno su proposta del ministro dello Sviluppo economico, uno su designazione della Conferenza unificata. La Commissione è integrata, per ciascun progetto sottoposto a dibattito pubblico, da due rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della Regione in cui deve essere realizzato l’intervento.

 

COSTI

L’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale, nel disegno di legge era determinato in 3 milioni euro per il 2015 e in 5 milioni a decorrere dal 2016. Alla spesa si sarebbe provveduto, per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Mef; a decorrere dal 2016 con contributo di importo pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, versato dal soggetto proponente direttamente alla Commissione nazionale.

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